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Lo Statuto

Allegato alla lettera A all'Atto Costitutivo

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita, l'Associazione denominata "CORPO MUSICALE ANGERESE S. CECILIA" nel seguito abbreviata "CMA S.Cecilia", ai sensi della legge n. 266/91 sul volontariato. 
L'Associazione ha sede nell'Oratorio S. Filippo Neri di Angera, in Vicolo Parrocchiale, 16, e ha facoltà di spostare la propria sede e/o aprire nuove e diverse sedi.

ART. 2 – DURATA
La durata dell'Associazione è senza limiti temporali e correlata al permanere dello scopo sociale.

ART. 3 – AUTONOMIA
L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività. Essa gode di autonomia amministrativa, decisionale, operativa negli ambiti definiti dal presente statuto.
L'Associazione è politicamente e religiosamente autonoma. 

ART. 4 – FINALITÀ 
L'Associazione CMA S. Cecilia non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, nel settore "promozione della cultura e dell'arte della musica". In particolare:
1. Conservare l'antica istituzione bandistica sorta nel 1949;
2. Diffusione dell'arte e della cultura della musica tra i cittadini di Angera e dei paesi adiacenti, contribuendo alla formazione della loro coscienza artistica, morale e civile attraverso la formazione di corsi, scuole e seminari;
3. Incoraggiare la presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folkloristiche e sociali, promosse da chiunque ne richieda la presenza;
4. Formazione in ambito musicale per una solida preparazione tecnico-strumentale dei soci
5. Educazione e aggregazione sociale attraverso la condivisione di ideali, la convivenza in ambito sociale ed il confronto tra le diversità generazionali
6. Costituzione di un nucleo di educazione sociale musicale, un'alternativa all'attuale mancanza di riferimenti validi e di ideali positivi per le giovani generazioni;

ART. 5 – ATTIVITÀ
Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:
1. Attuare esecuzioni di gruppo per affinare le conoscenze e le competenze;
2. Organizzare ed attuare vari tipi di esibizioni e manifestazioni pubbliche per la diffusione della cultura musicale;
3. Produrre pubblicazioni;
4. Predisporre mostre, raduni e convegni;
5. Realizzare pranzi e gite sociali;
6. Sviluppare rapporti con altre associazioni con scopi affini;
7. Espletare ogni altro compito o attività compatibile con lo scopo sociale.

ART. 5 – SOCI
Possono aderire all'Associazione CMA S.Cecilia, tutti coloro che, condividendone gli scopi, contribuiscono con la propria attività al perseguimento degli obiettivi impegnandosi per la loro realizzazione.
La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Presidente della richiesta di adesione all'Associazione sentito il parere del Vicepresidente e del Direttore Musicale.
Il rifiuto della richiesta di adesione deve essere motivato e in tal caso l'interessato può ricorrere in assemblea.
L'adesione al CMA S. Cecilia è a tempo indeterminato.

ART. 6 – CATEGORIE DI SOCI
- Soci Ordinari del CMA "S.Cecilia" sono tutti i suonatori effettivi che prestano attività di servizio presso il Corpo Musicale in particolare eseguono nello stesso i brani musicali del repertorio; 
- Soci Allievi sono coloro che frequentano la scuola di musica del CMA "S.Cecilia" e che aspirano alla carica di Socio Ordinario;
Il titolo di Socio Allievo si acquisisce frequentando i corsi di musica organizzati dal CMA S. Cecilia, su delibera del Presidente dell'associazione, il titolo di Socio Ordinario si acquisisce per promozione a cura del Presidente del CMA S.Cecilia su proposta della Direzione musicale.

Possono altresì aderire al CMA "S. Cecilia" in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dal CMA S. Cecilia.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI
I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative del CMA S. Cecilia, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del CMA S. Cecilia, di essere eletti alle cariche sociali. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con dovuto preavviso, dall'appartenenza all'Associazione.
I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento. Inoltre il comportamento dei soci non deve essere in alcun modo lesivo nei confronti dell'Associazione e/o dei suoi associati.
Tutti i soci aderenti al CMA S.Cecilia accettano senza riserve le norme statutarie e le finalità in esse riportate mantenendo comunque una condotta irreprensibile e fornendo le proprie prestazioni a titolo gratuito.
I soci hanno il dovere di contribuire secondo le proprie capacità e disponibilità all'attività del CMA S.Cecilia, a rispettare e far rispettare le decisioni democraticamente assunte dal Consiglio dell'associazione, a tenere sempre un comportamento corretto, onesto e rispettoso delle regole sociali.
Gli associati non possono avanzare diritti su strumenti, musiche, divise né su altra proprietà del CMA S.Cecilia e sono obbligati a consegnare tutto il materiale utilizzato nell'attività presso l'associazione e di proprietà della stessa all'atto dell'abbandono dell'associazione.
I Soci Ordinari e i soci allievi, depositari dello strumento, delle partiture in dotazione e delle eventuali divise, sono tenuti alla loro conservazione e cura responsabile, segnalando alla Direzione Musicale gli eventuali deterioramenti o danni dovuti ad usura o altro.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde per:
a. Scioglimento dell'Associazione;
b. Per dimissioni volontarie da comunicarsi al Presidente;
La qualifica di socio si perde altresì a seguito di delibera del Consiglio e ratificata dall'Assemblea, nei seguenti casi: 
- Indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- Inattività prolungata.
Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea la quale delibererà in merito, nella sua prima seduta.

ART. 9 – ORGANI E CARICHE SOCIALI
Gli organi sociali del CMA S.Cecilia sono:
- L'Assemblea dei Soci Ordinari
- Il Consiglio del CMA S.Cecilia
Le cariche sociali del CMA S.Cecilia sono:
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Direttore Musicale (Maestro)
- Il Vice Direttore Musicale (Vice-Maestro)
- Il Consigliere
- Il Segretario
- Il Tesoriere
I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Presidente dell'Associazione.

ART. 10 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI
L'Assemblea dei Soci Ordinari è organo sovrano ed è composto da tutti i Soci ordinari. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno da un decimo dei soci. 
Il giorno della seconda convocazione deve avvenire almeno un giorno successivo a quello della prima convocazione.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante comunicazione scritta affissa all'albo della sede e con SMS a tutti i soci ordinari (anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea) che abbiano fatto comunicazione di un loro recapito. La comunicazione precede di almeno 15 gg il giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione e una breve indicazione dell'ordine del giorno. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria; i Soci ordinari maggiorenni hanno diritto di voto.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari con diritto di voto e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Mentre in seconda convocazione, è valida la deliberazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
In caso di parità, il voto del Presidente è determinate. Le votazioni, su richiesta del Presidente o di un Socio Ordinario votante, possono avvenire con scrutinio segreto. Le deliberazioni prese ed approvate dall'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati.

ART. 11 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI
L'Assemblea ordinaria dei Soci Ordinari del CMA S.Cecilia ha i seguenti compiti:
- discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- definire il programma generale annuale di attività;
- Eleggere e revocare il Presidente;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare i regolamenti
- esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;
- decidere sui ricorsi presentati dai soci esclusi;
- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
L'Assemblea straordinaria dei Soci Ordinari del CMA S.Cecilia delibera sulle seguenti questioni:
- modifica dello Statuto, in presenza di almeno tre quarti dei Soci Ordinari e con voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio del CMA S. Cecilia è investito dei più ampi poteri di gestione dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci ordinari. 
Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da 6 a 8, nominati dall'Assemblea dei soci ordinari; dura in carica quattro esercizi.
Il Consiglio Direttivo del CMA S. Cecilia è composto da:
- Presidente 
- Consiglieri tra cui il Vice-Presidente
- Direttore Musicale (Maestro)
- Vice-Maestro
- Tesoriere
- Segretario
Il Consiglio del CMA S. Cecilia si riunisce almeno tre volte l'anno, e ogni volta che ne sia fatta richiesta dal Presidente o da almeno un terzo dei Consiglieri. 
È convocato dal Presidente con comunicazione diretta a tutti i membri (scritta o verbale), con relativo ordine del giorno. 
La riunione del consiglio è valida con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti effettivi. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti sarà decisivo il voto del Presidente.

ART. 13 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEL CMA S. CECILIA
Il Consiglio del CMA S. Cecilia:
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- nomina al proprio interno il Segretario, il Tesoriere, il Maestro ed il Vice-Presidente;
- propone all'Assemblea dei soci ordinari il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- predispone per l'Assemblea, il programma annuale di attività (stesura del calendario delle esibizioni pubbliche, dei concerti, delle attività culturali, ...);
- redige il bilancio consuntivo e preventivo per l'anno in corso e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci
- riceve le richieste di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di socio di cui all'art.8
- delibera i provvedimenti di esclusione, di cui all'art. 8, da sottoporre a ratifica assembleare.

ART. 14 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CMA S. CECILIA
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In casi di oggettiva necessita può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca.
Il Presidente rimane in carica, con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

ART. 15 – ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE MUSICALE (MAESTRO)
Il maestro è nominato dal Consiglio del CMA S. Cecilia sentito il parere dell'assemblea dei Soci Ordinari. La nomina è incompatibile con le altre cariche sociali. 
Il mandato non ha durata specifica e termina con la sospensione da parte del consiglio del CMA S. Cecilia o con le dimissioni dell'interessato. 
Il Maestro con responsabilità e autorità dirige il Corpo Musicale durante le esercitazioni e durante le esibizioni pubbliche, sceglie i brani per il repertorio sentito il parere del Consiglio del CMA S. Cecilia, decide le metodologie di studio per le esercitazioni, decide sull'opportunità tecnica di effettuare esibizioni pubbliche. 
Propone l'acquisto di nuovi strumenti, il calendario della scuola per i suonatori e per gli allievi.
Propone gli elogi per merito e le sanzioni per infrazioni. 
Per l'importanza dell'immagine e in relazione all'esempio che costituisce nei confronti dei Soci Ordinari, la condotta del Maestro deve essere eticamente seria e moralmente irreprensibile e l'attività dell'insegnamento e di Direzione deve essere svolta sempre nel massimo rispetto della dignità dei Soci Ordinari e dei soci allievi. 

Il Maestro è coadiuvato dal Vicemaestro che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca.

ART. 16 – ATTRIBUZIONI DEL TESORIERE
Il tesoriere è nominato dal Consiglio del CMA S. Cecilia. 
La carica di tesoriere è incompatibile con la carica di Presidente o Vice-Presidente. 
La durata del mandato è di 4 (quattro) anni ed è rinnovabile. 
Il Tesoriere gestisce il registro delle entrate e delle uscite (libro cassa) e i documenti relativi, predispone i bilanci consuntivi e preventivi, esegue le operazioni finanziare su delibera del Consiglio del CMA S. Cecilia, risponde personalmente dei fondi dell'associazione e aggiorna il Consiglio Associativo sulla situazione contabile.
Redige ed aggiorna l'inventario dell'Associazione.

ART. 17 – ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO
Il segretario è nominato dal consiglio del CMA S. Cecilia. 
La carica di Segretario è incompatibile con quella di Presidente e Vice-Presidente ed è affidata ad un Socio Ordinario maggiorenne. 
Compiti del Segretario sono riconducibili alle pratiche necessarie alla vita dell'associazione ed in particolare:
- Redigere i verbali e le deliberazioni del Consiglio del CMA S. Cecilia e i verbali delle assemblee e affiggere gli stessi in bacheca sociale;
- Custodire ed archiviare i documenti attinenti il CMA S. Cecilia;
- Compilare l'elenco nominativo dei Soci;
- Convocare i Soci Ordinari alle prove o alle esibizioni pubbliche.

ART. 18 – BILANCIO
L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'assemblea ordinaria: la relazione morale, il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso. 
Il Bilancio consuntivo e preventivo approvato è affisso per 30 (trenta) giorni alla bacheca ufficiale dell'Associazione per essere consultato dai soci.

ART. 19 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) Entrate derivanti dalle esecuzioni musicali dell'Associazione
b) Contributi concessi da enti ed istituzioni pubbliche e private di ogni tipo;
c) Contributi dei sostenitori;
d) Rimborsi che gli enti e le istituzioni pubbliche e private concedono per i servizi del Corpo Musicale;
e) Proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi;
f) Oblazioni, lasciti, eredità, donazioni ed ogni altro introito espressamente destinato ad incrementare il patrimonio.
Il patrimonio sociale è costituito da:
a) Beni immobili e mobili (strumenti musicali, spartiti di repertorio, dalle divise, dagli arredi della sede sociale e quant'altro in inventario)
b) Fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20 – MODIFICHE ALLO STATUTO
Lo statuto non ha limiti di durata. Ogni modifica è proposta dal Consiglio del CMA S. Cecilia ed approvata ai voti dalla maggioranza dei Soci Ordinari in sede di Assemblea straordinaria.

ART. 21 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà custodito sotto la responsabilità del Presidente in carica all'atto dello scioglimento o di un suo eventuale incaricato. Quest'ultimo sarà dallo stesso amministrato con l'impegno di riconsegna ad associazione musicale di promozione sociale con stesse finalità del CMA S. Cecilia, regolarmente costituita in Angera.

ART. 22 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.
Il presente statuto annulla e sostituisce i precedenti, ed entra in vigore all'atto della sottoscrizione in sede d'Assemblea dei Soci Ordinari del CMA S. Cecilia.

Angera, lì 15 luglio 2011

 

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